Art. 40 (Definizioni).
1. Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la
dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Art. 41
(Obbligo di uso).
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42
(Requisiti dei DPI).
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le
sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43
(Obblighi del datore di lavoro).
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi
che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo
dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione (1).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI
conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45,
comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto
per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i
lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora
le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
(1) Lettera così modificata dall'art. 18 del D.Lgs.
19 marzo 1996, n. 242.
Art. 44
(Obblighi dei lavoratori).
1. I lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro
disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore
di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da
essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45
(Criteri per l'individuazione e l'uso).
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V
costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario
l'impiego dei DPI.
Art. 46
(Norma transitoria).
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso
di dispositivi di emergenza destinati all'auto-salvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15,
comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore
del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o
di altri Paesi della Comunità europea.