Decreto
Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e
96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuali. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio
1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva
93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, per la parte in cui modifica la
direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29
ottobre 1993 e 96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996,
recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;
Visto il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro
e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Marcatura CE
1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, le parole: "marchio CE" e "marchio di conformità
CE" sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE".
Art. 2 - Modifiche
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti
dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza nell'allegato II.".
Art. 3 - Modifiche
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) -
1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono
ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali
di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o
il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di
presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché,
relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di
certificazione di cui all'articolo 7.
3. E' consentita l'immissione sul mercato di
componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere
incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o
indispensabili per il buon funzionamento del DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello
apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e
l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o
dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle
dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per
assicurare la protezione delle persone.".
Art. 4 - Modifiche
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) azioni lesive con effetti superficiali
prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente
reversibili causate da prodotti per la pulizia;".
2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' soppressa
la lettera h).
Art. 5 - Modifiche
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Prima di procedere alla produzione di DPI
di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito
nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di
certificazione CE di cui all'articolo 7.".
Art. 6 - Modifiche
all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi
autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei
relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro
attribuito dalla Commissione europea.".
Art. 7 - Modifiche all'articolo
11 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Dichiarazione di conformità CE). - 1. Il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la
commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare
alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate
nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura
CE di cui all'articolo 12.".
Art. 8 - Modifiche all'articolo
12 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. L'articolo 12 del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Art.
12 (Marcatura CE). - 1. La marcatura CE, il cui modello e' riportato nell'allegato IV, e'
costituita dalla sigla CE.
2. In caso di intervento di un organismo notificato
nella fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene
aggiunto il suo numero di identificazione.
3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI
in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di
durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche
del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.
4. E' vietato apporre sul DPI marcature che possano
indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro
marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura
CE.".
Art. 9 - Nuove disposizioni in
materia di marcatura CE
1. Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Disposizioni comuni per la
marcatura CE). - 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad
aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima
indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui
sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi
soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i
DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.
2. La documentazione relativa ai metodi di
attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti
o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche
in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro
revoche nonché l'indicazione delle domande respinte.
4. In caso di diniego della certificazione da parte
degli organismi cui all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle
amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame,
comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.".
Art. 10 - Modifiche
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
" 7. Qualora si constati che apparecchi o
dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura
CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi
dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della
commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta
giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il
predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione
del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal
mercato.
8. I provvedimenti previsti dal presente articolo
sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente
all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal
presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della
commercializzazione del DPI.".
Art. 11 - Modifiche
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'articolo 14 del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente
adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire
novanta milioni.".
2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Adeguamento degli allegati alle
norme comunitarie) . - 1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente
decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di
DPI".
Art. 12 - Modifiche agli
allegati del decreto legislativo n. 475 del 1992
1. All'allegato I del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, dopo il punto 4, e' aggiunto il seguente:
" 5. Caschi e visiere per utilizzatori di
veicoli a motore a due o tre ruote.".
2. All'allegato II del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, al punto 1.4, dopo la lettera g), sono aggiunte le
seguenti:
" h) se del caso, i riferimenti delle direttive
applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1;
i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che
intervengono nella fase di certificazione dei DPI.".
3. L'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO IV - MARCATURA DI CONFORMITA' CE E
ISCRIZIONI
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle
iniziali 'CE' secondo il simbolo grafico che segue:
C E- In caso di riduzione o di ingrandimento della
marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo
grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5
mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione
minima.".
4. All'allegato V, il punto 6 e' sostituito dal
seguente:
" 6. L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di
responsabilità civile.".
Art. 13 - Norme di rinvio
1.
Ai
fini delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, cosi come modificato dal presente decreto, si applica
l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.