Decreto Legislativo del Governo n. 475
del 4 dicembre 1992
Attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni
apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989,
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
dicembre 1992;
Sulla
proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Campo di applicazione e definizione.
1.
Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione
individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.
2.
Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la
funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé
da rischi per la salute e la sicurezza.
3.
Sono anche considerati DPI:
a)
l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore,
destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b)
un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente
destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
c)
i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti
di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d)
i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per
l'intero periodo di esposizione a rischio.
4.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati
nell'allegato I.
Art. 2 - Norme armonizzate e norme nazionali.
1.
Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le
disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei
su incarico della Commissione CEE.
2.
I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono
emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[(v.
nota)]
3.
In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme
nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II del presente decreto.
4.
Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate,
consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5.
[ Rif. 1 ] I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al
comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
nell'allegato II.
Art. 3 - Requisiti essenziali di sicurezza [ Rif. 2 ].
1.
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai
requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.
2.
Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della
marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la
documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda
e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.
3.
E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della
marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali
componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del
DPI.
4.
In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione di DPI che non sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello
apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e
l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o
dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle
dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per
assicurare la protezione delle persone.
Art. 4 - Categorie di DPI.
1.
I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2.
Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel
progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di
valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la
progressiva verificazione di effetti lesivi.
3.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di
salvaguardare da:
a)
azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b)
azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per
la pulizia;
c)
rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano
ad una temperatura superiore ai 50°C;
d)
ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e)
urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;
f)
azione lesiva dei raggi solari.
4.
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due
categorie.
5.
Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la
possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti
lesivi.
6.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a)
[ Rif. 3 ] gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli
aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o
radiotossici;
b)
[ Rif. 3 ] gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
c)
i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d)
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o
materiali in fusione;
e)
i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non superiore a -50 °C;
f)
i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g)
i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a
tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni
elettriche;
h)
Soppressa [ Rif. 4 ].
Art. 5 - Procedure di certificazione CE.
1.
[ Rif. 5 ] Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza
categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio
comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di
cui all'articolo 7.
2.
Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un
suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la
documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche al fine di
esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di
vigilanza.
3.
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE
di cui all'art. 11.
4.
I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9
e 10.
Art. 6 - Organismi di controllo.
1.
Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di
controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.
2.
Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della
domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto.
3.
La domanda di autorizzazione è presentata all'Ispettorato tecnico
dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4.
L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5.
Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore
o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea.
6.
Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività
degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche
attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare
la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle
procedure previste dal presente decreto.
7.
Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma
1, l'autorizzazione è revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme
di cui al comma 4.
8.
[ Rif. 6 ] Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e
agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1,
indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea.
Art. 7 - Attestato di certificazione CE.
1.
L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un organismo di
controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in
conformità alle disposizioni del presente decreto.
2.
La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo
rappresentante residente nella Comunità europea, ad un solo organismo di
controllo per ogni modello di DPI.
3.
Nella domanda sono compresi:
a)
il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la
ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore è un imprenditore individuale;
la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di
società;
b)
il luogo di produzione del DPI;
c)
la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III.
4.
La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede
la certificazione.
5.
L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di
fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
6.
Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate
o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo verifica la
conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di
cui all'allegato II e, successivamente, la conformità della documentazione
tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche.
7.
Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia
stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e
che sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto, l'organismo di
controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza
del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
8.
Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche
tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,
l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire
la rispondenza del modello a dette specifiche.
9.
In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l'organismo di
controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione CE. Nell'attestato
sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le
descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di
certificazione.
10.
In caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo di controllo comunica
al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda di
certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.
11.
Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o
ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al modello le modifiche
eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque,
quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 2
o ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
12.
Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si dà notizia alla Commissione CEE
ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca degli attestati di
certificazione CE da parte degli organismi di controllo.
13.
La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di
vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.
Art. 8 - Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria.
1.
I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei
sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.
Art. 9 - Controllo del prodotto finito.
1.
Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di
fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca
l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello
descritto nell'attestato di certificazione CE.
2.
Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo
di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.
3.
L'organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con
il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un numero sufficiente di
esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle
comunque necessarie.
4.
Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l'organismo di
controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione
CE, può assumere da quest'ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti
necessari.
5.
L'organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne dà
copia al costruttore.
6.
Qualora l'organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che
i DPI esaminati non corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e non
siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, adotta i
provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa immediatamente
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli eventuali
provvedimenti di cui all'art. 13.
Art. 10 - Controllo del sistema di qualità.
1.
Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione
del proprio sistema di qualità.
2.
Nell'ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e
le prove di cui al comma 3 dell'art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II.
3.
La domanda di cui al comma 1, comprende:
a)
tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se
necessaria, la documentazione inerente al modello oggetto di certificazione CE;
b)
la documentazione sul sistema di qualità;
c)
un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.
4.
La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a)
degli obiettivi del sistema di qualità, dell'organigramma con l'indicazione per
ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro responsabilità;
b)
dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;
c)
dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema di qualità.
5.
L'organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del
sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare quanto previsto dal
comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI prodotti
e il modello oggetto di certificazione CE.
6.
La decisione dell'organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella
comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati e la
motivazione della decisione.
7.
Il costruttore informa l'organismo di controllo che ha approvato il sistema di
qualità di ogni progetto di modifica del sistema.
8.
L'organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione
nelle forme di cui al comma 6.
9.
All'organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema di qualità.
10.
L'organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli
accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti
relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere
l'organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei
DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione
sul sistema di qualità e la documentazione tecnica. L'organismo di controllo
redige una relazione e ne dà copia al costruttore.
11.
L'organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso
presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto dell'accesso.
Art. 11 - Dichiarazione di conformità CE [ Rif. 7 ].
1.
Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario,
prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di
conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le
indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari
di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone
sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12.
Art. 12 - Marcatura CE [ Rif. 8 ].
1.
La marcatura CE, il cui modello e' riportato nell'allegato IV, e' costituita
dalla sigla CE.
2.
In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della
produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di
identificazione.
3.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed
indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò
risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può
essere apposta sull'imballaggio.
4.
E' vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi
circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul
suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti
la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.
Art. 12 bis - Disposizioni comuni per la marcatura CE [ Rif. 9 ].
1.
Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e
che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI
si presume conforme a tali norme.
Tuttavia,
nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli
apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo
caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono
accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.
2.
La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le
istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono
essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
3.
Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle
domande respinte.
4.
In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui
all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti
che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle
parti, con conseguente addebito delle spese.
Art. 13 - Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato.
1.
Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra
loro.
2.
Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di
carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.
3.
Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti
istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
4.
Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI
correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il
ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via
immediata.
5.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la
Commissione CEE dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se
l'accertamento riguardi:
a)
la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II;
b)
una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2;
c)
una lacuna delle norme di cui all'art. 2.
6.
A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE,
i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati,
modificati o revocati.
7.
[ Rif. 10 ] Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza
essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di
conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti
all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine
perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o
il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso
Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte
le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato.
8.
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e
notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9.
Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a
carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.
Art. 14 - Sanzioni e disposizioni penali.
1.
Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in
commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II del presente decreto è punito:
a)
se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;
b)
se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con
l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;
c)
se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.
2.
Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria
prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3.
La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza
categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed
al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la
dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art.
12.
4.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in
commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni.
5.
[ Rif. 11 ] Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi
4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
6.
Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati
di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.
Art. 14 bis - Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie [ Rif.
12].
1.
Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in
attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI
Art. 15 - Norme finali e transitorie.
1.
I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità
europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994.
2.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l'attività
di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento
ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del periodo
transitorio di cui al primo comma.
RIFERIMENTI ESPLICATIVI ----------------------
Rif. 1 - Il comma 5, dell'art. 2 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10
Rif. 2 - L'art. 3 è stato così sostituito dall'3 del D.Lgs. 2 gennaio 1997,
n. 10.
Rif. 3 - La lettera a e b, del comma 3, dell'art. 4 sono state cosìmodificate
dall'art. 4 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif. 4 - La lettera h, del comma 6, dell'art. 4 è stata soppressa dall'art. 4
del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif. 5 - Il comma 1, dell'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 5 del
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif. 6 - Il comma 8, dell'art. 6 è stato così modificato dall'art. 6 del
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif. 7 - L'art. 11 è stato così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 2 gennaio
1997, n. 10.
Rif. 8 - L'art. 12 è stato così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 2 gennaio
1997, n. 10.
Rif. 9 - L'art. 12 bis è stato aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 2 gennaio
1997, n. 10.
Rif. 10 - Il comma 7, dell'art. 13 è stato sostituito dai commi 7, 8, 9
dall'art. 10 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif. 11 - Il comma 5, dell'art. 14 è stato così modificato dall'art. 11 del
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Rif. 12 - L'art. 14 bis è stato aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 gennaio
1997, n. 10.
Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate
dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
ALLEGATO I - Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano
nel campo di applicazione della presente direttiva
1.
DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il
mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
2.
DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali
deterrenti, ecc.);
3.
DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
-
le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e
stivali, ombrelli, ecc.);
-
l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
-
il calore (guanti, ecc.);
4.
DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di
navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5.
Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote [ Rif.
1 ].
RIFERIMENTI
ESPLICATIVI ---------
Rif. 1 - Il punto 5 dell'allegato I è stato aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs.
2 gennaio 1997, n. 10. Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4
dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (pubblicato
sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) -
Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
ALLEGATO II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI
I
DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.
1.1. Principi di progettazione
1.1.1.
Ergonomia
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di
impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere
normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di
una protezione appropriata e del miglior livello possibile.
1.1.2.
Livelli e classi di protezione
1.1.2.1.
Livelli di protezione quanto possibile elevati
Il
livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della
progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto
di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante
l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.
1.1.2.2.
Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio
Qualora
le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli
di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese
in considerazione classi di protezione adeguate.
1.2. Innocuità dei DPI
1.2.1.
Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e
altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.
1.2.1.1.
Materiali costitutivi appropriati
I
materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non
devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.
1.2.1.2.
Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con
l'utilizzatore
Ogni
parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con
l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi,
sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle
ferite.
1.2.1.3.
Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore
I
DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da
assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti
che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.
1.3. Fattori di comfort e di efficacia
1.3.1.
Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il
più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e
restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo
conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da
assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia
dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di
regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.
1.3.2.
Leggerezza e solidità di costruzione
I
DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di
costruzione e la loro efficacia.
Oltre
ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono
rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire
essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori
ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.
1.3.3.
Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati
simultaneamente dall'utilizzatore
Se
diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da
uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti
contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.
1.4. Nota informativa del fabbricante
La
nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i
DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del
fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile
concernente:
a)
le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di
revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di
disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle
loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b)
le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli
o le classi di protezione dei DPI;
c)
gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio
appropriati;
d)
le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i
corrispondenti limiti di utilizzazione;
e)
la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f)
il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g)
il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12).
h)
[ Rif. 1 ] se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente
all'articolo 12-bis, comma 1;
i)
[ Rif. 1 ] nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi
notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.
La
nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno
nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI
2.1. DPI dotati di sistemi di regolazione
I
DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in
modo tale che dopo regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni
prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore.
2.2. DPI "che avvolgono" le parti del corpo da proteggere
I
DPI che "avvolgono" le parti del corpo da proteggere devono essere
sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore
derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi
per assorbire il sudore.
2.3. DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie
I
DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno
possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore.
I
sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità
ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o
prolungate dell'utilizzatore.
Se
necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di
evitare la formazione di vapore.
I
modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere
compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale
correzione.
2.4. DPI soggetti a invecchiamento
Se
le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono
diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni
esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e
sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella
di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione
erronea.
Se
il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la "durata" di
un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che
permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di
scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e
alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e
di manutenzione.
Qualora
si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle
prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica
di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve
apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione
del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o
sostituire il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato
nella nota informativa.
2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego
Se
le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che
il DPI resti impigliato in un oggetto in movimento e ponga in tal modo in
pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la
quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il
pericolo.
2.6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive
I
DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere
progettati e fabbricati in modo tale che non vi si possa verificare nessun arco
o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un
urto che possa infiammare una miscela esplosiva.
2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati
e/o tolti rapidamente
Questi
tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere
indossati e/o tolti il più rapidamente possibile.
Se
sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella
posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter
essere manovrati agevolmente e rapidamente.
2.8. DPI d'intervento in situazioni estremamente pericolose
La
nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in
situazioni estremamente pericolose di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera
a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all'uso di persone
competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare
dall'utilizzatore.
Nella
nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare
sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto
per l'impiego.
Se
un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello
di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e
strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore
nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul
mercato.
2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore
Se
dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte
dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e
smontati facilmente a mano.
2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al
DPI
Se
i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro
dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e
fabbricato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto.
2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido
Se
un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto
o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido
nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere,
indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore,
nelle condizioni prevedibili di impiego.
2.12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza
Le
indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di
DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati
perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di
questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise,
comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se
tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere
redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.
Se
a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è
possibile apporre interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa deve
figurare sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.
2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva
Gli
indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede
sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza
dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di
segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile,
diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche
fotometriche e colorimetriche.
2.14. DPI "multirischio"
Ogni
DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di
verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da
soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di
questi rischi (vedi punto 3).
3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE
3.1 Protezione contro gli urti meccanici
3.1.1.
Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte
del corpo contro un ostacolo
I
DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un
urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della
parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del
quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore
impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario e
prevedibile in cui vengono adoperati.
3.1.2.
Cadute di persone
3.1.2.1.
Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento
Le
suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere
progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo
da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in
funzione della natura o dello stato del suolo.
3.1.2.2.
Prevenzione delle cadute dall'alto
I
DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono
comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento
raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e
fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di
impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi
impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia
in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un
componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.
Essi
devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia
una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.
Nella
sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili
relativi:
-
alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al
"tirante d'aria" minimo necessario al di sotto dell'utilizzatore;
-
al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di
raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.
3.1.3.
Vibrazioni meccaniche
I
DPI destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter
attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazione nocive per la parte del
corpo da proteggere.
Il
valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni
all'utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in funzione
della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del
corpo da proteggere.
3.2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo
I
DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di
compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da
prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.
3.3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali
(sfregamento, punture, tagli, morsicature)
I
materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere
interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali
quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o
progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti
all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche punto 3.1) in
relazione alle condizioni prevedibili di impiego.
3.4. Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di
salvataggio)
I
DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più
presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l'utilizzatore
eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquido e
tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di
soccorsi.
I
DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o
ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente,
o con il fiato.
Nelle
condizioni di impiego prevedibili:
-
i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al
funzionamento, agli effetti dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori
ambientali inerenti a tale ambiente;
-
i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.
Qualora
particolari condizioni d'impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI
devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari:
-
devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo
comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;
-
devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che
consenta di estrarre l'utilizzatore dall'ambiente liquido;
-
devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che
espone l'utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente
liquido.
3.4.1.
Sostegni alla galleggiabilità
Un
indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione
dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo
nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve
intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore permettendogli in
particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere
altre persone.
3.5.
Protezione contro gli effetti nefasti del rumore
I
DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare
quest'ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, avvertiti
dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidiana
prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del
Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Ogni
DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione
acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non
sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio.
3.6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco
I
DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli
effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico
e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.
3.6.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I
materiali costituti e altri componenti appropriati alla protezione contro il
calore raggiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato
coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da un grado di
incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di
autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.
Se
la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere
riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante
irraggiamento nella regione dell'infrarosso.
I
materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve
durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere
proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in
fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per
restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che
l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia
rimosso il suo DPI.
I
materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi
proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti
meccanici (vedi punto 3.1).
I
materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente
a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di
dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un
grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle
condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della
fiamma, né contribuire a propagarla.
3.6.2.
DPI completi, pronti per l'uso
In
condizioni prevedibili d'impiego:
1)
La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere
sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata di
impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di
dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2)
I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e
non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento
protettivo e l'utilizzatore.
Se
dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il
calore incidente mediante evaporazione di un liquido o sublimazione di un
solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che
si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso
l'utilizzatore.
Se
dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve
garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di impiego, la
funzione di protezione stabilita.
Il
fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad
ogni modello di DPI destinato ad interventi di breve durata in ambienti caldi,
qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima
ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i
dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.
3.7. Protezione contro il freddo
I
DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di
esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata
alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.
3.7.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I
materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal
freddo devono possedere coefficienti di trasmissione del flusso termico
incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego
prevedibili. I materiali e gli altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare
per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare un grado di
flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di
assumere determinate posizioni.
Inoltre,
i materiali e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da
proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare
sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).
3.7.2.
DPI completi, pronti all'uso
Nelle
prevedibili condizioni d'impiego:
1)
Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il
freddo accumulato durante il periodo di impiego sulle parti del corpo da
proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiunga
in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi
effetto nocivo per la salute.
2)
I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad
esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a
contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.
Se
i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione,
quest'ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili
di impiego, la sua funzione di protezione.
Il
fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad
ogni modello di DPI destinato ad interventi di breve durata in ambienti freddi,
qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima
ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso
l'attrezzatura.
3.8. Protezione contro gli shock elettrici
I
DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della
corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori
di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni
di impiego prevedibili.
A
tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI
devono essere scelti, o concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga,
misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a
tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi "in situ",
sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore
convenzionale massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza.
I
tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti
elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono portare
l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o
della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione;
sui DPI si deve inoltre prevedere, all'esterno dell'involucro di protezione,
uno spazio sul quale si possa segnare ulteriormente la data di messa in
servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.
Il
fabbricante deve indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di
questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche
alle quali devono essere assoggettati durante il loro "periodo di
vita".
3.9. Protezione contro le radiazioni
3.9.1.
Radiazioni non ionizzanti
I
DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di
radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la
maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza per
ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello
spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori
qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.
A
tale scopo, le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo
da disporre in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di
trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione
suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia
la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima
ammissibile.
Le
lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà, per effetto
dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare
immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di
protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo
fattore di trasmissione.
Le
lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere
classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e
il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve
di trasmissione che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo
conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio
della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale
dell'energia irradiata a tale distanza.
Il
numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere
indicato dal fabbricante.
3.9.2.
Radiazioni ionizzanti
3.9.2.1.
Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna
I
materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere
tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi
o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale
che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze
contaminanti nelle condizioni prevedibili di impiego.
La
necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo
stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'
"involucro" di protezione e (o) attraverso qualsiasi altro mezzo
appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che
impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.
Se
è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da
non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la "durata"
prevedibile di questo genere di dispositivi.
3.9.2.2.
Protezione limitata contro l'irradiazione esterna
I
DPI intesi a proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione
esterna o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima
possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempio,
radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) di energia relativamente limitata.
I
materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o
progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto
all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili
di impiego senza che perciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli
spostamenti di quest'ultimo implichino un aumento della durata di esposizione
(vedi punto 1.3.2).
Sui
DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei
materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego.
3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi
3.10.1.
Protezione respiratoria
I
DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore
aria respirabile se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la
cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.
L'aria
respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad
esempio: dopo filtrazione dell'aria inquinata attraverso il dispositivo o mezzo
di protezione o mediante un apporto proveniente da una sorgente non inquinata.
I
materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o
progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l'igiene delle vie
respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo
di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego.
Il
grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico
all'inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione,
devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei
contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o
l'igiene dell'utilizzatore.
I
DPI devono possedere un marchio di identificazione del fabbricante e
un'etichetta con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale
da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con
l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne un impiego appropriato.
Nella
nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve inoltre
indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo, come
conservato nella confezione d'origine.
3.10.2.
Protezione dai contatti epidermici o oculari
I
DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte
di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la
penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro di
protezione nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali tali DPI sono
immessi sul mercato.
A
tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI
devono essere scelti, o concepiti e combinati in modo da garantire per quanto
possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario un uso
quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna
limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.
Qualora,
per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze
pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e
limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono
essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli
in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di
prova devono possedere un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi,
i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il corrispondente tempo
di protezione convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua
nota di informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata
delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della
durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni
prevedibili.
3.11. Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l'immersione
1)
Apparecchio respiratorio
L'apparecchio
respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela
gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto,
segnatamente, della profondità massima di immersione.
2)
Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono
comprendere:
a)
una tuta che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione
dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo
(vedi punto 3.7);
b)
un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore
della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile
(vedi punto 2.8);
c)
una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie
(vedi punto 3.4.1).
RIFERIMENTI ESPLICATIVI -----------------------------
Rif. 1 - Le lettere h) e i) sono state aggiunte dall'art. 12 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10
Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate
dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
ALLEGATO III - Documentazione tecnica del fabbricante
La
documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, deve comprendere i dati
utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI
ai pertinenti requisiti essenziali.
Nel
caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione
deve comprendere in particolare:
1)
un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
a)
i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle
note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del
necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
b)
l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute,
nonchè delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al
momento della progettazione del modello;
2)
la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento
del fabbricante;
3)
una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.
Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992)
[ Rif. 1 ] - Aggiornato con le modifiche ed
integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997,
n. 10.
ALLEGATO IV - Marcatura CE di conformità e iscrizioni.
-
La
marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE " secondo
il simbolo grafico che segue:
-
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui
sopra.
-
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di
piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
RIFERIMENTI ESPLICATIVI --------------------
Rif. 1 - L'allegato 4 è stato così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10
Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate
dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
ALLEGATO V - Requisiti minimi che gli Stati membri devono prendere in
considerazione per la designazione degli organismi autorizzati
1.
Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del
personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere
adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio
degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami
eccezionali previsti dalle direttive particolari.
2.
L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista,
né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle attrezzature, né il
mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né
direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella
commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali
attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni
tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.
3.
Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio
dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la
massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi
pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire
sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone
o gruppi interessati ai risultati dell'esame.
4.
Il personale incaricato degli esami deve possedere:
-
una buona formazione tecnica e professionale;
-
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue
e una pratica sufficiente su tali lavori;
-
l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i
lavori effettuati.
5.
Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La
retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei
controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.
6.
[ Rif. 1 ]L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di
responsabilita' civile.
7.
Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò
che apprende nell'esercizio delle sue funzioni.
RIFERIMENTI
ESPLICATIVI ---------------------
Rif. 1 - Il punto 6 è stato così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale. (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate
dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
ALLEGATO VI - Modello della dichiarazione di conformità
|
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità (1): |
|
..................................................................................................... |
|
..................................................................................................... |
|
..................................................................................................... |
|
dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso
(2) |
|
..................................................................................................... |
|
..................................................................................................... |
|
..................................................................................................... |
|
è conforme alle disposizioni della direttiva
89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma
armonizzata n. ................. (per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo
3) è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE
n............ rilasciato da (3) |
|
..................................................................................................... |
|
..................................................................................................... |
|
è sottoposto alla procedura prevista all'articolo
11, punto A o punto B (4) della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo
dell'organismo notificato (3) |
|
..................................................................................................... |
|
..................................................................................................... |
|
Fatto a.................. , il................ |
|
Firma (5) .................................................................... |
___________________
(1)
Ragione sociale, indirizzo completo; se c'è un mandatario, indicare anche la
ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.
(2)
Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc.).
(3)
Nome e indirizzo dell'organismo notificato designato.
(4)
Cancellare la menzione inutile.
(5)
Nome e funzione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il
mandatario di quest'ultimo.
___________________________________________________________________
|
|