- DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n.
547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro)
- DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme
generali per l'igiene del lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO
4 dicembre 1992, n. 475
(Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale)
- DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
- DECRETO LEGISLATIVO
19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro)
- CEE direttiva
Consiglio 12 giugno 1989, n. 89/391 (concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro)
- CEE direttiva
Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni minime
di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di
protezione individuale durante il lavoro)
- UNI norma 8615
(Calzature di protezione con tomaie di cuoio..)
Premessa
Le disposizioni a
carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui
criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale,
tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati nell'apposita
nota illustrativa in materia di DPI.
Definizione
La scarpa di sicurezza è un dispositivo di protezione individuale atto a
proteggere i piedi contro le aggressioni esterne (schiacciamento,
ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni)
e nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo
roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie
incandescenti) mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti
tecnologici quali l'adozione di puntale d'acciaio e/o di lamina metallica
antiperforazione (in alternativa al metallo si possono utilizzare materiali
elettricamente non conduttori ma di equivalente capacità protettiva), la
predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il
conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, di
un sistema di sfilamento rapido.
Gli indumenti per la
protezione dei piedi vengono classificati nei seguenti gruppi:
a) scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
b) scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
c) scarpe con protezione supplementare della punta del piede
d) scarpe e soprascarpe con suola anticalore
e) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione contro il calore
f) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione contro il freddo
g) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione contro le vibrazioni
h) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione antistatici
i) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione isolanti
l) stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche
m) zoccoli
n) dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
o) ghette
p) suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione)
q) ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Le calzature di sicurezza, analogamente a tutti i dispositivi di
protezione individuale (DPI), possono essere classificate in tre categorie.
Nella I categoria sono incluse le scarpe di protezione che
proteggono da:
azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici, detergenti,
contatto o urti con oggetti caldi che non espongano oltre a 50°C, ordinari
fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali, azione lesiva dei
raggi solari, urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a
provocare lesioni a carattere permanente.
Nella III categoria sono incluse le scarpe di protezione:
particolarmente complesse destinate a salvaguardare da rischi di morte o di
lesioni gravi e di carattere permanente presupponendosi che l'utilizzatore non
abbia la possibilità di percepire tempestivamente il verificarsi di effetti
lesivi. Rientrano in questa categoria le scarpe che assicurano un protezione
limitata nel tempo contro aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, quelle
per attività che si svolgono a temperature di 100°C o di -50°C, infine quelle
destinate a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a
tensioni elettriche pericolose o utilizzate come isolanti per alte tensioni
elettriche.
Nella II categoria sono incluse le scarpe di protezione che
non rientrano nelle due categorie descritte.
Requisiti generali
La calzatura di sicurezza deve essere progettata e fabbricata tenendo conto
delle esigenze ergonomiche e in modo che vi possa essere adeguamento alla
morfologia dell'utilizzatore, leggerezza, comodità e solidità di costruzione,
compatibilità tra i diversi tipi di protezione. Deve inoltre essere adeguata ai
rischi dai quali deve difendere e rispondere alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro, di uso personale, fornita gratuitamente dal datore di lavoro
insieme ad informazioni sui rischi dai quali deve proteggere.
I materiali impiegati nella costruzione delle calzature dovranno essere di
buona qualità e l'esecuzione curata anche nei minimi particolari.
Se è richiesto il puntale di protezione (in acciaio o materiali equivalenti),
questo dovrà formare parte integrante della calzatura, risultare di lunghezza
non inferiore al 18% della lunghezza massima della scarpa.
Tutte le superfici, bordi e spigoli del puntale dovranno risultare lisci e
debitamente arrotondati.
Una protezione in acciaio a forma di conchiglia potrà essere assicurata anche
ai malleoli (UNI 8615, 1984).
I fondi delle calzature potranno essere realizzati in cuoio, gomma, prodotti
sintetici ed altri materiali purché lo spessore globale non risulti inferiore a
9 mm in corrispondenza del tacco ed a 7,5 mm in corrispondenza della zona
compresa tra pianta e tacco.
Particolari suole con potere smorzante potranno essere adottate in caso di
rischio da vibrazioni.
Nel caso delle scarpe di
sicurezza i problemi interpretativi riguardano sostanzialmente:
a) le attività nel
corso delle quali occorre far uso di determinate scarpe di sicurezza
b) come agire al fine
di ottenere un diffuso adempimento della norma che prescrive di indossare tale
tipo di protezione.
In merito al primo
punto il datore di lavoro dovrà, caso per caso, valutare i rischi che non possono
essere prevenuti in altro modo e conseguentemente fornire le idonee protezioni
ai lavoratori (art.
43, D.Lgs. n. 626/1994).
Ad esempio, il
rischio di ustioni è abbastanza frequente non solo nelle grandi aziende
siderurgiche e metalmeccaniche (tradizionalmente ad alto rischio), ma anche in
attività artigianali (con saldatura) o nelle cucine, ove sono sempre possibili
versamenti di liquidi bollenti.
Il rischio di
schiacciamento è poi presente in una vastissima gamma di attività commerciali,
artigianali ed industriali ove esiste la possibilità di schiacciamento da parte
di mezzi, pesi o materiali movimentati.
Per quanto riguarda
il secondo punto, occorre tener presente il fatto che secondo l'attuale
legislazione il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere l'attuazione delle
misure di sicurezza, di modo che sarà sempre responsabile ove i lavoratori non
abbiano indossato le protezioni assegnate e tale fattispecie non sia stata
formalmente o amministrativamente mai contestata dal datore di lavoro.
Allo scopo di conseguire una diffusa utilizzazione delle
protezioni, occorrerà agire in modo tale da valutare, oltre alle
caratteristiche tecniche delle protezioni in relazione ai rischi esistenti,
peso, ingombro, comodità e facilità d'uso, accettabilità, design delle scarpe.
Occorrerà anche
effettuare prove di utilizzazione coinvolgendo i lavoratori, controllare
infine, una volta acquistato il materiale, in entrata e successivamente in
corso di esercizio, le scarpe di protezione per valutarne adeguata
conservazione, manutenzione e disponibilità a magazzino, per assicurare un
immediato ricambio in caso di usura.
Si dovrà lasciare
(ove possibile) un margine per scelte preferenziali del tipo di protezione da
parte dell'utente, addestrare il personale in modo continuativo, fornire
modelli comportamentali corretti (esempi di capi e preposti), verificare il
follow-up i risultati raggiunti ai lavoratori.
Adempimenti amministrativi
La scelta delle
calzature di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure
elencate agli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 626/1994 e cioè:
esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e valutazione
dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
definizione delle caratteristiche necessarie affinché le calzature possiedano,
in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto anche del rischio
aggiuntivo determinato dall'uso delle stesse calzature)
informazione dei lavoratori (anche ai sensi dell'art. 43, lettera c, D.Lgs. n.
626/1994) e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di
sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale
sui luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. n. 626/1994 indica, all'allegato V , una lista non esauriente e per
così dire prioritaria di attività e di settori di attività nei quali è
richiesta la scarpa di sicurezza con suola imperforabile (lavori di rustico, di
genio civile e lavori stradali, attività su impalcature, demolizione di
rustici, lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature, lavori in cantieri edili ed in aree de deposito).
Per una serie di attività (punto 2 dell'allegato V) è richiesta una scarpa di
sicurezza senza suola imperforabile: lavori su ponti d'acciaio, opere edili in
strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori, montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, gru,
caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico, manutenzione, rimozione in
discarica, produzione di vetri, costruzioni navali, smistamento ferroviario,
manipolazione di carni surgelate, movimentazione e stoccaggio, lavori
nell'industria della ceramica e dei materiali da costruzione, lavorazioni di
cava e pietre, ecc. Nelle restanti attività occorre valutare caso per caso la
natura del rischio da perforazione.
L'allegato V del D.Lgs. n. 626/1994 segnala l'importanza della utilizzazione di
scarpe di sicurezza a slacciamento rapido unicamente in caso di rischio di
penetrazione di masse incandescenti fuse.
Dovendo poi le calzature essere adatte alla particolare natura del rischio è
comunque opportuno, che siano alte ai malleoli e con imbottiture se vi è
rischio di urti o contusioni.
Secondo l'allegato V del D.Lgs. n. 626 del 1994 le scarpe di sicurezza con
suola termoisolante devono essere adottate in caso di attività su o con masse
molto fredde.